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Crisi d’impresa e adeguati assetti
Già dalla sua prima stesura, il CCII aveva introdotto gli adeguati assetti nel Codice civile (art. 2086) e con la nuova versione dell’art. 3 ne ha dato una formulazione esplicita. Si ricorda a tal proposito che l’art. 375 del CCII (in vigore già dal 16 marzo 2019) ha modificato l’art. 2086 del Codice civile, prevedendo che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Con le modifiche apportate in data 15 luglio 2022 al CCII, si è data forma concreta anche agli adeguati assetti al fine di prevenire la crisi; in effetti, secondo quanto indicato dal terzo comma dell’articolo 3 del CCII, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, misure e assetti aziendali devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.
In definitiva, il CCII pone un forte accento sull’importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi. In tale contesto, tutte le imprese devono dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi e l’eventuale perdita della continuità aziendale.
Senza pretese di esaustività ed a puro titolo informativo, indichiamo di seguito alcuni suggerimenti utili per attivare nelle micro e nelle piccole imprese gli “adeguati assetti”:
Assetto organizzativo
- organigramma e mansionario
- valutazione del rischio
- deleghe e procure
- procedure
- formazione del personale
- codice etico
- modello 231
Assetto amministrativo
- piano previsionale pluriennale
- budget annuale e forecast
- budget di tesoreria
- monitoraggio con report periodici
- analisi degli scostamenti
- possibilità di ricavare le info necessarie per effettuare il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento ai fine della composizione negoziata della crisi (art. 13, comma 2, del CCII)
Assetto contabile
- corretta rilevazione dei fatti di gestione
- costante aggiornamento della contabilità
- procedure contabili formalizzate
- analisi di bilancio
- predisposizione del rendiconto finanziario
- utilizzo dei sistemi di scoring
- utilizzo degli indici settoriali di alert della crisi del CNDCEC
- contabilità analitica
Ogni impresa dovrà adottare strumenti che permettano di intercettare per tempo i segnali di crisi, consentendo a imprenditori e amministratori di reagire immediatamente per evitare che la crisi sfoci in insolvenza. In altre parole, con la modifica all’articolo 2086 del Codice civile e con la nuova versione dell’articolo 3 del CCII è stato di fatto introdotto nell’ordinamento giuridico una sorta di sistema di pianificazione, programmazione e controllo di gestione obbligatorio per legge.
Per le microimprese e per le Pmi potrebbe sembrare difficoltoso impostare assetti adeguati conformi alla normativa. Un primo suggerimento potrebbe essere quello di iniziare il percorso definendo e disegnando l’organigramma aziendale, mappando i rischi aziendali, formalizzando adeguatamente le deleghe e le procedure interne, e preoccupandosi della formazione dei dipendenti, affinché siano effettivamente competenti e in grado di svolgere adeguatamente le funzioni ai quali sono preposti.
In seconda battuta, le micro e le piccole imprese dovrebbero analizzare gli ultimi tre bilanci d’esercizio (ottica backward looking), redigendo un piano previsionale (ottica forward looking) al fine di verificare la sostenibilità dell’indebitamento aziendale, e impostando parallelamente un monitoraggio infrannuale con una periodicità compatibile con le dimensioni e la tipologia di attività esercitata, al fine di confrontare periodicamente i risultati consuntivi con quelli previsionali; verificando altresì l’eventuale presenza di squilibri economici, patrimoniali e finanziari.
Inoltre, occorrerebbe monitorare costantemente l’andamento dei crediti commerciali e l’indebitamento verso i dipendenti, verso i fornitori, verso le banche e verso i creditori pubblici qualificati, al fine di verificare che non vengano superate le soglie di cui al quarto comma dell’articolo 3 del CCII.
Per le aziende più strutturate, ulteriori step potrebbero essere rappresentati dalla predisposizione del forecast dell’esercizio, dalla redazione del budget di tesoreria (con rolling mensile), dall’implementazione di un sistema di contabilità analitica, dall’impostazione della balanced scorecard, ecc.; ma non bisogna dimenticare che tali tipi di strumenti sono gestibili solo in presenza di adeguate risorse umane (in termini numerici e professionali).
Infine, occorre ricordare che la mancanza di adeguati assetti (o la loro non corretta attivazione) può considerarsi fonte di responsabilità per gli amministratori, i quali potrebbero essere chiamati a rispondere con il loro proprio patrimonio personale per non aver dotato l’impresa di risorse umane e strumenti atti al monitoraggio e alla rilevazione della crisi, come stanno già evidenziando numerose sentenze.