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Il nuovo principio integra le modifiche intervenute a seguito dei pareri espressi dalle diverse autorità competenti prendendo il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile OIC 15 “Crediti”, al fine di armonizzare la rilevazione dei ricavi con la prassi internazionale.
L’OlC34 è applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un ricavo derivante dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
Sono escluse dal campo di applicazione le cessioni di azienda, i fitti attivi e i ristorni. Sono escluse dal principio anche le transazioni che non hanno finalità di compravendita, ossia le operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l’obiettivo di conseguire un ricavo.
Infine, i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati nell’OlC34, in quanto già normati dall’OlC23.
Sotto il profilo della fiscalità diretta il nuovo standard contabile pone delicate questioni interpretative, sia con riguardo alla gestione della fase di prima applicazione (FTA) del
principio, sia con riferimento alla gestione a regime.
A questo riguardo, appare presumibile che sarà emanato un apposito decreto fiscale volto a conciliare le nuove previsioni contabili con le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP sulla falsariga del DM 10 gennaio 2018 di recepimento fiscale dell’IFRS 15, attese le innegabili analogie tra lo standard contabile internazionale e il nuovo OIC 34.