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Il nuovo OIC34 tra novità e incertezze

Fabrizio Perego
By:
Audit e Assurance Ria Grant Thornton
ll nuovo principio contabile, entrato in vigore per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, impone alle imprese di esaminare la contrattualistica per renderla coerente al nuovo OIC.
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L’OlC34 è applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un ricavo derivante dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi con esclusione delle cessioni di azienda, dei fitti attivi e dei ristorni, delle transazioni senza finalità di compravendita, nonché dei ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione in quanto già normati dall’ OlC23.

Per rilevare i ricavi si devono individuare le unità elementari di contabilizzazione, considerando separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni previste nel contratto. La segmentazione è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono derivare più diritti e obbligazioni da contabilizzare. Tale separazione non è però fattibile quando:

  • i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro;
  • le unità elementari individuate si riferiscono tutte allo stesso esercizio;
  • una o più prestazioni previste dal contratto, non rientrano nelle attività
  • caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente;
  • per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata si presume che gli effetti siano irrilevanti.

Il redattore del bilancio deve stabilire il momento in cui rilevare il ricavo secondo il principio di competenza economica.

Per la vendita di beni: a) è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; b) l’ammontare è determinato in modo attendibile; c) il processo produttivo è completato.

Per le prestazioni di servizi, i ricavi sono rilevati in base allo stato di avanzamento se: a) l’accordo prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita; b) l’ammontare di competenza può essere misurato attendibilmente.

In fase di prima applicazione, è prevista l’adozione del nuovo principio sia retrospettivamente con la riesposizione, ai fini comparativi, dei saldi di bilancio anche dell’esercizio precedente, sia con il metodo prospettico lasciando inalterate le rilevazioni e le valutazioni dei ricavi degli esercizi precedenti “ante” OIC 34.

Tuttavia, vi sono alcune delicate questioni interpretative riguardo la fiscalità diretta, sia nella gestione della fase di prima applicazione del principio, sia con riferimento alla gestione a regime.

A tal riguardo, appare necessario un decreto fiscale volto a conciliare le nuove previsioni contabili con le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP, così come già avvenuto per il recepimento dell’IFRS 15. La mancata disciplina del passaggio al nuovo principio potrebbe comportare delle incertezze nella determinazione della base imponibile, con possibili fenomeni di doppia tassazione o di nessuna tassazione.